OCCHIO ALLE POLIZZE CON I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DI MUTUO!!!
8 febbraio 2013
La nostra Associazione ha costretto Società e Finanziarie a rimborsare molti consumatori
A chi non è capitato, soprattutto in questo periodo di crisi economica, di sottoscrivere un contratto di finanziamento e di aderire facoltativamente alla polizza assicurativa legata al prestito?
Magari la polizza copre anche in caso di impedimento personale per problemi di lavoro o di salute.
Le assicurazioni sui prestiti personali sono delle polizze collettive offerte dai finanziatori che tutelano, nell'eventualità si presentino rischi di malattia, decesso, infortunio permanente o temporaneo, perdita dell’impiego, che possano limitare la produzione di reddito e quindi il pagamento delle rate.
La loro funzione è quella di proteggere l’ente finanziatore/banca nonostante il costo sia a carico del cliente.
In generale, il meccanismo è piuttosto semplice: al momento della stipulazione del contratto di finanziamento è sufficiente aderire alla polizza abbinata e sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute; l’assicurato può anche chiedere di essere sottoposto a visita medica a proprie spese.
Nel caso si verifichi l’evento oggetto della garanzia prestata, l’assicurazione prevede la liquidazione di una somma pari al debito residuo del contratto di finanziamento in linea capitale, al netto di eventuali rate insolute, interessi moratori e spese accessorie.
MA. ESISTE SEMPRE UN MA
Talvolta però le problematiche subentrano proprio nel momento in cui, al verificarsi di una delle condizioni previste e denunciato il sinistro, l’assicurato o gli aventi diritto richiedano l’attivazione della relativa copertura assicurativa.
Molto spesso le società in questione hanno negato l’indennizzo, adducendo motivazioni generiche, insufficienti e pretestuose, come ad esempio che “non è possibile dar corso al rimborso in quanto l’assicurato non è persona assicurabile” oppure “nessuna prestazione assicurativa è liquidabile in quanto la preesistenza della malattia rientra tra le cause di esclusione del sinistro dalla copertura assicurativa” od ancora “la malattia/decesso è in relazione causale a patologia insorta antecedentemente alla data di stipula del contratto”!!!
Le suddette risposte “sommarie ed insinuanti” da parte di alcune compagnie di assicurazioni lasciano perplessità e dubbi sul loro operato, poiché stante la assoluta veridicità e regolarità della documentazione medica trasmessa, comprovante lo stato di invalidità/malattia etc. dei clienti, non si comprenderebbe il motivo del rifiuto del rimborso.
Se sottoscrivete un contratto di finanziamento:
- LEGGETE attentamente la polizza “abbinata” e le relative clausole;
- RIVOLGETEVI ALLA SEDE A.E.C.I. A VOI PIU’ VICINA in caso di eventuali irregolarità.
A.E.C.I. ha costretto numerose Finanziarie e Assicurazioni a rimborsare molti consumatori che alla nostra associazione si sono rivolti.
Sottoponici la tua situazione e i nostri esperti valuteranno la tua posizione.
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