ATTENTI ALLE FACILE PROMESSE: ECCO UNA GUIDA SUL CANONE RAI
25 febbraio 2014
Il CANONE RAI è una delle imposte più detestate dagli italiani (semmai esista una tassa pagata con trasporto). Inevitabile che molti siano indotti a cercare di evitarsi il doloroso balzello e, in risposta a questa esigenza, in rete sono nati molti articoli che invitano alla “disobbedienza fiscale”.
Va precisato subito che, in particolare, il CANONE RAI è una
imposta indiretta sul possesso dell’apparecchio televisivo. Le imposte indirette sono quelle correlate
alla ricchezza nel momento in cui viene trasferita (es. la vendita di un bene)
o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione), in
questo caso, dunque, il servizio televisivo (e non dei canali rai) che avviene
attraverso il possesso di un televisore.
Andiamo subito al punto. In questo momento, con le attuali
leggi è altamente sconsigliato non pagare il Canone Rai se lecitamente dovuto.
La nostra Associazione di Consumatori , dunque, invita, certamente ad unirsi ai
diversi moti di protesta e, in attesa di un cambio radicale delle vigenti leggi
(se mai ci sarà) di non mettersi a rischio di una cartella esattoriale quasi
certa.
Cerchiamo dunque di argomentare
CHI DEVE PAGARE IL
CANONE ?
L’articolo 10 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938,
n. 880, parla chiaro “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti
od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del
canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.”
Teoricamente, ad esempio, anche uno smartphone, un tablet,
un pc sono apparecchi atti od adattabili alla ricezione del segnale televisivo.
Da questo presupposto ne è nata anche una polemica che ha obbligato la RAI a
precisare con un comunicato stampa del 21/2/2012 comunicando che “Si ribadisce pertanto che in Italia il
canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore.”
Attualmente dunque, il canone RAI è dovuto da tutti coloro i
quali sono in possesso di un apparecchio televisivo.
CHI NON DEVE PAGARE
IL CANONE ?
La risposta è semplice. Tutti coloro i quali non sono in possesso
di un televisore. Spesso si è erroneamente associato il canone alla
fruizione degli stessi canali della Rai. Nulla di più sbagliato. Il Canone è
comunque dovuto anche se venissero sigillati (in maniera del tutto improbabile)
i canali della RAI.
E POSSIBILE EVITARE DI PAGARE IL
CANONE ?
In maniera illecita si. Si smette
di pagare il Canone, magari argomentando con la mancata fruizione dei servizi e
dei canali RAI ma si va incontro alla sicura cartella esattoriale con la
certezza di vedersi addebitare more, sanzioni, interessi. Oltre il danno la
beffa.
Ma qualora si scegliesse di
privarsi degli apparecchi televisi è possibile evitare il balzello odiato ed
ecco una piccola guida su come comportarsi
La disdetta del canone tv, si
realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
1)
Il contribuente cede tutti gli apparecchi
detenuti dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo
detentore.
2)
Il contribuente comunica di non detenere alcun
apparecchio fornendone comunicazione (ad es. per rottamazione, furto o
incendio).
3)
Il contribuente dichiara di non cedere a terzi l’apparecchio
e richiede il sugellamento dello stesso
Il contribuente cede tutti gli apparecchi detenuti dando esatta
comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo detentore.
La disdetta deve essere inviata a
mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino –
Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121
Torino (To)
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Successivamente all'invio della
raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà al contribuente un modulo di
dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente
compilato, anche con l'indicazione del tipo/i di apparecchio/i detenuti,
firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa
della richiesta di annullamento.
Il contribuente comunica di non detenere alcun apparecchio fornendone
comunicazione (ad es. per rottamazione, furto o incendio).
La disdetta deve essere inviata a
mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino –
Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121
Torino (To)
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Anche in questo caso,
successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà al
contribuente un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà
essere debitamente compilato, anche con l'indicazione del tipo/i di
apparecchio/i detenuti, firmato e restituito per la definizione completa della
richiesta di annullamento. La disdetta de canone tv denunciata entro il 31
dicembre dispensa dal pagamento dal 1 gennaio dell’anno successivo. La disdetta
del canone tv denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento dal primo
luglio. Qualora il contribuente abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non
e’ previsto per legge chiedere il rimborso. Poiche’ il pagamento trimestrale
costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta del
canone tv senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.
Il contribuente dichiara di non cedere a terzi l’apparecchio e richiede
il suggellamento dello stesso
Nel caso che i contribuenti
intendano rinunciare al canone tv senza cedere ad altri i loro apparecchi,
devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento
degli apparecchi stessi.
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta con richiesta di
suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa
dal pagamento dal primo gennaio dell’anno successivo. Contemporaneamente
all’invio della disdetta i contribuenti devono versare a:
Ag. delle Entrate |DP I Uff. Terr. To 1
Casella Postale 22 |10121 – Torino
Vaglia e Risparmi
indicando nella causale il numero
del Canone TV, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10
R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Il suggellamento consiste nel
rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri,
tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti
al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora.
(art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
La disdetta deve essere inviata a
mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV
- Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino.
(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
Successivamente all'invio della
raccomandata di disdetta, il contribuente riceverà dal S.A.T. Sportello
Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della
richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la
marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per
procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere
restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione
della pratica di annullamento. In mancanza di regolare disdetta il canone tv si
intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246