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ATTENTI ALLE FACILE PROMESSE: ECCO UNA GUIDA SUL CANONE RAI

25 febbraio 2014

Associazione Consumatori

Il CANONE RAI è una delle imposte più detestate dagli italiani (semmai esista una tassa pagata con trasporto). Inevitabile che molti siano indotti a cercare di evitarsi il doloroso balzello e, in risposta a questa esigenza, in rete sono nati molti articoli che invitano alla “disobbedienza fiscale”.

Va precisato subito che, in particolare, il CANONE RAI è una imposta indiretta sul possesso dell’apparecchio televisivo.  Le imposte indirette sono quelle correlate alla ricchezza nel momento in cui viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione), in questo caso, dunque, il servizio televisivo (e non dei canali rai) che avviene attraverso il possesso di un televisore.

Andiamo subito al punto. In questo momento, con le attuali leggi è altamente sconsigliato non pagare il Canone Rai se lecitamente dovuto. La nostra Associazione di Consumatori , dunque, invita, certamente ad unirsi ai diversi moti di protesta e, in attesa di un cambio radicale delle vigenti leggi (se mai ci sarà) di non mettersi a rischio di una cartella esattoriale quasi certa.

Cerchiamo dunque di argomentare

CHI DEVE PAGARE IL CANONE ?

L’articolo 10 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880, parla chiaro “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.”

Teoricamente, ad esempio, anche uno smartphone, un tablet, un pc sono apparecchi atti od adattabili alla ricezione del segnale televisivo. Da questo presupposto ne è nata anche una polemica che ha obbligato la RAI a precisare con un comunicato stampa del 21/2/2012 comunicando che “Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore.”

Attualmente dunque, il canone RAI è dovuto da tutti coloro i quali sono in possesso di un apparecchio televisivo.

 

CHI NON DEVE PAGARE IL CANONE ?

La risposta è semplice. Tutti coloro i quali non sono in possesso di un televisore. Spesso si è erroneamente associato il canone alla fruizione degli stessi canali della Rai. Nulla di più sbagliato. Il Canone è comunque dovuto anche se venissero sigillati (in maniera del tutto improbabile) i canali della RAI.

E POSSIBILE EVITARE DI PAGARE IL CANONE ?

In maniera illecita si. Si smette di pagare il Canone, magari argomentando con la mancata fruizione dei servizi e dei canali RAI ma si va incontro alla sicura cartella esattoriale con la certezza di vedersi addebitare more, sanzioni, interessi. Oltre il danno la beffa.

Ma qualora si scegliesse di privarsi degli apparecchi televisi è possibile evitare il balzello odiato ed ecco una piccola guida su come comportarsi

La disdetta del canone tv, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

1)      Il contribuente cede tutti gli apparecchi detenuti dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo detentore.

2)      Il contribuente comunica di non detenere alcun apparecchio fornendone comunicazione (ad es. per rottamazione, furto o incendio).

3)      Il contribuente dichiara di non cedere a terzi l’apparecchio e richiede il sugellamento dello stesso

 

Il contribuente cede tutti gli apparecchi detenuti dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo detentore.

La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà al contribuente un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, anche con l'indicazione del tipo/i di apparecchio/i detenuti, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.

 

Il contribuente comunica di non detenere alcun apparecchio fornendone comunicazione (ad es. per rottamazione, furto o incendio).

La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Anche in questo caso, successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà al contribuente un modulo di dichiarazione integrativa della disdetta che dovrà essere debitamente compilato, anche con l'indicazione del tipo/i di apparecchio/i detenuti, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento. La disdetta de canone tv denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento dal 1 gennaio dell’anno successivo. La disdetta del canone tv denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento dal primo luglio. Qualora il contribuente abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso. Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta del canone tv senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.

 

Il contribuente dichiara di non cedere a terzi l’apparecchio e richiede il suggellamento dello stesso

 

Nel caso che i contribuenti intendano rinunciare al canone tv senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi.

(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento dal primo gennaio dell’anno successivo. Contemporaneamente all’invio della disdetta i contribuenti devono versare a:

Ag. delle Entrate |DP I Uff. Terr. To 1

Casella Postale 22 |10121 – Torino

Vaglia e Risparmi

 

indicando nella causale il numero del Canone TV, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora.

 (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino.

(art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, il contribuente riceverà dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento. In mancanza di regolare disdetta il canone tv si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246

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