DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: le regole
REGIONE: SICILIA
Abbiamo ricevuto in questi giorni alcune richieste di delucidazioni riguardanti la successione, ovvero le spettanze di quote di eredità di ogni erede in linea retta, metodo di calcolo del valore di un immobile in successione, quali sono i tempi per la presentazione della successione e quale la prescrizione, se possibile presentare denuncia di successione oltre molti anni successivi all'obbligo di presentazione, quali sono i limiti dell'asse ereditario in cui i successori in linea retta hanno obbligo di dichiarare.
Alle tante domande adesso cercheremo di dare delle risposte adeguate:
LA SUCCESSIONE E LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE
La Dichiarazione di Successione o denuncia di successione è una comunicazione obbligatoria che gli eredi devono presentare mediante apposita modulistica all’Agenzia delle Entrate entro 1 anno dalla morte del proprio congiunto. Questo obbligo, riguarda sia gli eredi che hanno o intendono accettare l’eredità, chi vi ha già rinunciato o rinuncerà, sia ai rappresentanti legali che agli esecutori testamentari.
Con l'entrata in vigore del Decreto sulle semplificazioni fiscali n. 10 del 19 giugno 2013, la dichiarazione di successione non è più obbligatoria se l'asse ereditario non supera i 75.000,00 euro. La non obbligatorietà è però riservata solo se trattasi del coniuge e parenti in linea retta.
Se il valore dell'asse ereditario supera 1.000.000,00 di euro bisogna calcolare l'imposta di successione del 4% sulla parte che eccede tale soglia, inoltre rimane l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria e catastale del 2% della prima e 1% della seconda sugli immobili e sempre riservato agli eredi diretti coniuge e figli del de cuius.
Se l'immobile risulta essere come prima casa, cioè goduto da almeno uno degli eredi, l'imposta da versare sarebbe quella agevolata.
CALCOLO DEL VALORE DI UN IMMOBILE IN SUCCESSIONE
Il valore catastale si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:
110: per la prima casa
120: per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1
140: per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
60: per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
40,8: per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
SPETTANZE DI QUOTE DI EREDITA' DI OGNI EREDE
Coniuge
(in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) = intera
eredità
Coniuge
+ figlio unico = 50% per ciascuno
Coniuge
+ due figli = 33,3% per ciascuno
Coniuge
+ tre o più di tre figli = 33,3% per il coniuge + 66,6% in parti
uguali per i figli
Coniuge
+ ascendenti = 66,6% coniuge + 33,3% ascendenti
Coniuge
+ fratelli = 66,6% coniuge + 33,3% fratelli
Coniuge
+ ascendenti + fratelli = 66,6% coniuge + 25% ascendenti + 8,33%
fratelli
Figlio
(senza coniuge) = intera eredità
Più
figli (senza coniuge) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti
(senza coniuge, senza figli e senza fratelli) = intera
eredità
Fratelli
(senza coniuge, senza figli, e senza ascendenti) = intera eredità in
parti uguali
Ascendenti
+ fratelli (senza coniuge e senza figli) = 50% ascendenti + 50%
fratelli
Altri
parenti oltre il 6° grado (se unici eredi) = intera eredità in
parti uguali ai parenti di grado più prossimo.
CINQUE ANNI SONO I TERMINI ENTRO I QUALI L'AMMINISTRAZIONE DEVE NOTIFICARE L'ACCERTAMENTO D'UFFICIO.
In
caso di omessa dichiarazione di
successione l'accertamento
d'ufficio con liquidazione o riliquidazione dell'imposta dovuta puo'
avvenire entro cinque anni dalla scadenza del termine per la
presentazione obbligatoria della dichiarazione di successione.
La
norma di riferimento è l'articolo 27, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 346 del 1990.
Art.27. PROCEDIMENTO E TERMINI (Art. 33,34,41, D.P.R.637/72) Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art.35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
Se
la dichiarazione di successione viene presentata oltre
i cinque anni dal termine di scadenza (sei
anni dalla data del decesso) verranno pagate le imposte ma non
saranno dovute sanzioni per avvenuta prescrizione dei tempi.
21 febbraio 2014
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
