Le multe notificate dopo 90 giorni sono illegittime: i termini di notifica decorrono dalla data dell’infrazione
REGIONE: TOSCANA
Il primo comma dell’art. 201 del
Codice della Strada stabilisce che in caso di contestazione non immediata della
violazione, il verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore entro
novanta giorni dall’accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del
trasgressore, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S.
(proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o
l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta
dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Il dubbio interpretativo
nasce dalla controversa accezione che si intenda attribuire al termine
“accertamento”, attività dalla quale inizia a decorrere il termine di novanta
giorni fissato dall’art. 201 C.d.S..
Presso il Comune di Milano,
gli uffici degli organi accertatori tendono a far coincidere il momento
dell’accertamento con il momento effettivo della presa visione dei fotogrammi e
dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo.
Al contrario, le difese
degli automobilisti multati sostengono che l’accertamento coincida con il
momento della commessa violazione, sì come ha fatto un Nostro Associato, il
quale si é visto notificare un verbale in data 20.10.2014, per una violazione
commessa il 4.05.2014.
Pertanto, sono chiare le ricadute
sul piano dell’individuazione del dies
a quo di decorrenza
del termine: alla stregua dell’interpretazione sostenuta dagli organi
accertatori del Comune di Milano, il termine inizierà a decorrere dal momento
del perfezionamento dell’attività amministrativa di identificazione del
soggetto interessato avvenuta, nel caso in esame, il 25.08.2014 come indicato
nel verbale impugnato; secondo la prospettazione contraria, invece, il
termine correrà dal momento della commessa violazione.
Tale seconda interpretazione ha
di recente ricevuto l’avallo del Ministero dell’Interno, che con la nota n.
0016968 del 7 novembre 2014, resa su quesito avanzato sul punto dalla
Prefettura di Milano, ha evidenziato che dalla lettura complessiva del primo
comma dell’art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del
termine in questione, di regola, “non
può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
Sulla stessa direttrice
interpretativa si pone il Giudice della pronuncia in commento relativa, come
detto, ad un ricorso presentato da un Nostro Associato.
Orbene, secondo il Giudice di
Pace di Milano, con la sentenza n. 67/2015 del 13.01.2015, che si allega, “ La PA dunque, per la
notifica del verbale di accertamento, dovrà osservare il termine di 90 giorni
decorrente dall’accertamento che, tranne nei casi espressamente previsti dalla
legge (ed indicati nello stesso art. 201 cds), coincide con il giorno della
commessa violazione”.
Se avete ricevuto una
sanzione analoga, rivolgetevi a Aeci Ttoscana per ogni migliore tutela e per
valutare la proposizione del ricorso, nel termine di 30 giorni dalla notifica,
presso il Giudice di Pace competente.
15 aprile 2015
Articolo a firma del responsabile Fabrizio Spinelli che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: toscana@euroconsumatori.eu
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