NOTIFICA ATTI: recentissima sentenza di Cassazione
REGIONE: SICILIA
L'illustrissima Cassazione con la sentenza n. 12005/2015 del 10.06.2015 ha sancito illegittimità di notifica avvenuta senza il rispetto delle procedure dettate dall'art. 137 e ss del c.p.c. e condanna i modi atipici di notifica avvenuta ai danni di un contribuente. L'agente di riscossione infatti, al fine di notificare gli atti al contribuente riguardante un pignoramento, si limitava solo ed esclusivamente a consegnare l'atto alle Poste Italiane.
L'ente postale seguiva poi il solito iter di notifica, limitandosi solamente, a causa di irreperibilità del destinatario, a comunicare, senza altri adempimenti, che l'atto veniva depositato presso la Casa Comunale. Al contribuente dunque, veniva, senza dubbio, negato il diritto alla difesa per mancata conoscenza dell'atto e l'impossibilità di impugnare il pignoramento per tardiva presentazione di opposizione.
La Cassazione ha stabilito che il postino o l'ufficiale giudiziario, devono tentare, nel caso in cui il destinatario dell'atto risultasse irreperibile, di notificare, eventuale atto, presso il posto di lavoro a prescindere se rientra come lavoratore subordinato o privato, è chiaro però, che il posto di lavoro deve essere svolto nello stesso comune di residenza.
16 giugno 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
