CARTELLA ESATTORIALE: differenza tra Prescrizione e Decadenza
REGIONE: SICILIA
La cartella esattoriale avente ad oggetto una multa per violazione del Codice della Strada, può essere impugnata se sono decorsi determinati termini di prescrizione o decadenza.
Infatti la Prescrizione è 5 anni e la Decadenza 2 anni.
La legge, art. 28, L. 689/1981 stabilisce, che le somme dovute per violazione al codice della strada si prescrivono in 5 anni, pertanto, oltre questo tempo, l'ufficio impositore non ha più diritto a richiederle.
La legge, art. 1, comma 153, L. 244/2007 (Legge finanziaria del 2008) invece pone a carico dell'esattore l'onere di notificare la cartella esattoriale entro il termine di decadenza di 2 anni.
Vediamo adesso di capire la differenza tra Decadenza e Prescrizione
Con la Prescrizione del termine ci riferiamo al termine entro il quale Il Comune o altro ente creditore che ha irrogato la sanzione può esercitare la propria pretesa e chiedere le relative somme al debitore. In pratica significa, che se dalla data della violazione siano trascorsi 5 anni senza alcuna l'avvenuta notifica dell'atto, essa si estingue automaticamente per avvenuta prescrizione dei termini, ciò significa, che l'atto stesso è nullo come se non fosse mai esistito.
Con la Decadenza, invece, la legge, pone a carico dell'Ente impositore “Riscossione Sicilia” il termine entro il quale può recuperare le somme, in poche parole, la cartella esattoriale deve essere notificata entro 2 anni dalla data in cui il Comune le ha consegnato il ruolo con la multa, una volta decorsi 2 anni Riscossione Sicilia decade dalla possibilità di riscuotere le somme e quindi di notificare la relativa cartella esattoriale
Questo però, non significa che la multa abbia perso l'efficacia e quindi estinta, ma solamente, che l'Ente Riscossione Sicilia, non ha più il diritto di agire per il recupero e quindi non può più riscuotere la multa per conto del Comune.
Possiamo allora dire, nel caso di Decadenza che, la multa non è ancora prescritta, quindi il Comune può sempre agire nei confronti del trasgressore, attraverso un'azione di recupero, detto, metodo tradizionale e cioè rivolgendosi al Giudice e non più all'Agente della Riscossione.
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REGIONE SICILIA
30 ottobre 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
