CHI DEVE PAGARE IL BOLLO AUTO IN CASO DI VENDITA DELLA VETTURA SENZA TRASCRIVERE L'ATTO DI VENDITA??
REGIONE: LAZIO
Numerosi sono i consumatori che si sono rivolti presso i nostri Uffici perché destinatari di cartelle esattoriali per bolli auto non pagati. Vogliamo affrontare l'argomento (che di frequente si verifica quando si vende un veicolo) con l’Avvocato della nostra Consulta Giuridica, Loredana Pescosolido.
Il sig. Rossi vendeva il proprio automezzo diversi anni fa ma, a causa della mancata trascrizione dell’atto di vendita al PRA -Pubblico Registro Automobilistico- quest’ultimo si ritrova ad essere destinatario di bolli auto e di cartelle esattoriali ad esso correlate.
COSA ACCADE SE NON SI REGISTRA IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’?
In caso di alienazione del proprio veicolo con mancata trascrizione dell’atto di vendita e quindi con mancato passaggio di proprietà al PRA, chi dovrà pagare il bollo auto nonché eventuali sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada o eventuali danni a cose e/o persone provocate dal veicolo in circolazione? Se il proprietario di un’autovettura cede in permuta all’autosalone il proprio mezzo ed il concessionario non provvede a richiedere la sospensione temporanea della tassa automobilistica, chi dovrà pagare in questo caso i bolli auto? PURTROPPO…IL PRECEDENTE PROPRIETARIO… il quale, sarà considerato dal Fisco Responsabile d’imposta
Come stabilisce la Legge, quando si acquista un veicolo usato, entro 60 giorni dall'autentica della firma sull'atto di vendita, sarà necessario registrare il passaggio di proprietà presso l’ufficio provinciale dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che provvederà a rilasciare il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e contemporaneamente occorrerà, altresì, richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).
Il sig. Rossi, assistito dall’Avvocato di AECI ROMA SUD al fine di ottenere il riconoscimento della perdita della qualità di proprietario e veder così tutelati i propri diritti, ha adito il Tribunale competente il quale, sulla base delle prove documentali e testimoniali fornite dal Sig. Rossi, ha emanato una sentenza dichiarativa della perdita del possesso dell’autoveicolo a far data dalla vendita dell’automobile.
A seguito della sentenza emanata dal Tribunale, il Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico ha provveduto alle opportune annotazioni e trascrizioni e il Sig. Rossi è stato, così, esonerato dal pagamento delle cartelle esattoriali emesse dalla Regione per il mancato pagamento dei bolli relativi al veicolo venduto.
AECI ROMA SUD è sempre operativa per la tutela dei diritti dei consumatori.
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8 maggio 2017
Articolo a firma del responsabile Natalia Gioia che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: romasud@euroconsumatori.eu
