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LEGITTIMAZIONE DEL CESSIONARIO: IL TRIBUNALE DI FIRENZE RICHIEDE PROVA RIGOROSA

REGIONE: TOSCANA

La sentenza n. 3994/2024 del Tribunale di Firenze si inserisce in un dibattito giurisprudenziale sempre più attento alla tutela dei debitori ceduti nell’ambito delle cessioni di crediti in blocco, disciplinate dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Questa pronuncia, emessa il 12 dicembre 2024, ribadisce un principio fondamentale: la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario.

In pratica, se una società di cartolarizzazione agisce per recuperare un credito acquistato tramite cessione in blocco e il debitore contesta specificamente la cessione, la società cessionaria non può limitarsi a mostrare l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo avviso, infatti, ha il solo scopo di rendere efficace la cessione nei confronti del debitore, equiparandola alla notifica prevista dall’articolo 1264 del codice civile, ma non dimostra in modo inequivocabile che quel particolare credito sia stato effettivamente ceduto.

Il Tribunale di Firenze, accogliendo l’opposizione del debitore, ha revocato il decreto ingiuntivo, allineandosi all’orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 5478/2024 del 29 febbraio 2024. Questo significa che, nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova grava sul cessionario in modo più stringente rispetto alla fase iniziale di richiesta del decreto. Il cessionario deve quindi dimostrare in modo rigoroso l’esistenza e la titolarità del credito.

Cosa deve fare quindi il cessionario per provare la titolarità del credito? La mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è più sufficiente. Il giudice fiorentino ha specificato che è necessario fornire ulteriori elementi probatori, come:

  • Il contratto di cessione, che deve dimostrare chiaramente che il credito in questione è stato incluso nell’operazione di cessione.
  • In alternativa, una dichiarazione del cedente, ovvero dell’istituto di credito originario, che attesti l’avvenuta cessione e l’inclusione del credito.

Questo requisito diventa ancora più stringente in caso di pluralità di cessioni. Se un credito è stato oggetto di diversi passaggi tra varie società, il cessionario che agisce in giudizio deve dimostrare non solo la cessione originaria, ma anche che il credito è stato trasferito fino a giungere nella sua titolarità.

La sentenza del Tribunale di Firenze mette in luce come la giurisprudenza stia diventando sempre più esigente in materia di prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco. Non è più sufficiente basarsi sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è necessario fornire una prova documentale solida che dimostri in modo inequivocabile il passaggio del credito dal cedente al cessionario. Questa impostazione tutela i debitori ceduti da eventuali azioni di recupero infondate e garantisce maggiore trasparenza e certezza nei trasferimenti di crediti.

In conclusione, la sentenza n. 3994/2024 del Tribunale di Firenze rappresenta un importante passo avanti nella protezione dei diritti dei debitori ceduti, enfatizzando la necessità di una prova rigorosa da parte del cessionario e limitando il valore probatorio della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo orientamento giurisprudenziale richiede maggiore diligenza probatoria da parte delle società cessionarie, che dovranno curare la conservazione e la presentazione della documentazione relativa alle cessioni di credito per poter agire efficacemente in giudizio.

23 gennaio 2025

Articolo a firma del responsabile Francesco Giordano che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: firenze2@euroconsumatori.eu

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