CARTELLE ESATTORIALE: Il termine per opporsi ai vizi della cartella è solo di 20 giorni.
REGIONE: SICILIA
L'opposizione all'esecuzione contro i concessionari della riscossione va fatta entro e non oltre i 20 giorni dall'avvenuta notifica.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione la n. 6565 del 14/03/2013 ha ribaltato silenziosamente i tempi tradizionali di opposizione.
La regola fissata dalla Suprema Corte, infatti, potrebbe essere del tutto sconosciuta ai contribuenti.
Sono opponibili tutti i vizi propri dell'atto e tutti quelli attinenti alla forma del ruolo o del successivo avviso di mora derivanti esclusivamente dalle infrazioni al Codice della Strada, per tutti gli altri casi rimane invariata.
L'opposizione va' proposta ai sensi dell'art.617 c.p.c. nel termine di venti giorni stabilito da detta norma.
Le regole del processo civile e delle relative opposizioni si applicano anche alle esecuzioni forzate dell'Agente della riscossione.
Il contribuente quindi dovrà prestare massima attenzione, poichè quasi sempre questa specificazione non è mai indicata nella cartella esattoriale
derivando pertanto l'impossibilità di svolgere l'impugnazione.
A.E.C.I. Palermo 1
Agostino Curiale
3 luglio 2013
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