LAVORO: sanzioni disciplinari, recentissima sentenza di Cassazione n. 15218 del 21 luglio 2015.
REGIONE: SICILIA
Il datore di lavoro prima di notificare una sanzione disciplinare ad un suo dipendente deve accertarsi di avere adempiuto ad un obbligo imprescindibile per la legittima applicazione delle misure sanzionatorie art. 7 dello Statuto del Lavoratore. Infatti, la mancata affissione del codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'Azienda, rende illegittima la sanzione irrogata per le violazioni delle norme di condotta. Di recente si è espressa la Cassazione, con la Sentenza 6 maggio n. 15218 del 21 luglio 2015 che ha sancito l'illegittimità di irrogazione delle sanzioni disciplinari senza l'affissione del codice disciplinare da parte del datore di lavoro.
Molti datori di lavoro, a volte, sfruttano questi metodi per licenziare i propri dipendenti divenuti ormai scomodi, quest'ultimi infatti, possono subire anche atteggiamenti discriminazioni da parte dei colleghi o dello stesso datore di lavoro, fino ad arrivare ad un vero e proprio Mobbing.
L'affissione del codice disciplinare deve avvenire in un luogo accessibile a tutti i dipendenti per garantire massima pubblicità e non può essere sostituita da altre forme di applicazione.
Resta però valida la sanzione, anche senza l'affissione del codice, quando il comportamento da parte del dipendente costituisca reato, oppure, violazione delle regole di vita perchè contrarie al cosiddetto minimo etico o a norme di rilevanza penale, Cassazione sentenza n. 1926 del 2011.
Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti:
REGIONE SICILIA
29 luglio 2015
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
