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QUALI SONO I MIEI DIRITTI IN CASO DI PRODOTTO DIFETTOSO?

8 ottobre 2024

Associazione Consumatori

1. Garanzia legale di conformità (2 anni)

Secondo la legge italiana, i prodotti acquistati da consumatori privati godono di una garanzia legale di 2 anni, che copre i difetti di conformità.

Prima però di farti leggere l’intero articolo ti diamo subito che in caso di prodotto difettoso il venditore ha il diritto di ripararti il bene. Per farlo non deve creare disagio, lo deve fare in un tempo congruo e non deve far diminuire il valore del prodotto.

  • Difetto di conformità: Un prodotto è considerato difettoso se:
    • Non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore.
    • Non ha le qualità o le funzionalità promesse o attese.
    • Non può essere usato per lo scopo abituale.
    • Non presenta la qualità e le prestazioni normali rispetto a prodotti simili.

2. Rimedi in caso di difetto

Se riscontri un difetto di conformità entro i primi 2 anni dall'acquisto, hai diritto a:

  • Riparazione o sostituzione gratuita del prodotto difettoso: Questi sono i rimedi principali. Il venditore deve riparare o sostituire il prodotto senza spese, comprese le eventuali spese di spedizione.
  • Riduzione del prezzo o rimborso: Se la riparazione o la sostituzione non sono possibili, sono troppo costose o non vengono effettuate entro un termine ragionevole, puoi richiedere:
    • Una riduzione del prezzo pagato.
    • La risoluzione del contratto, con conseguente rimborso (a meno che il difetto sia di lieve entità, in tal caso puoi ottenere solo una riduzione del prezzo).

3. Tempi e modalità

  • Il difetto deve manifestarsi entro 2 anni dalla data di acquisto.
  • Devi segnalare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla scoperta del problema. Oltre questo termine, potresti perdere il diritto alla garanzia.
  • La riparazione o la sostituzione devono avvenire entro un tempo ragionevole e senza creare disagi significativi.

4. Prova d'acquisto

Per avvalerti della garanzia, devi fornire una prova d'acquisto valida (scontrino, fattura o altra prova documentale).

5. Garanzia commerciale (facoltativa)

Oltre alla garanzia legale, il venditore o il produttore può offrirti una garanzia commerciale (o estesa), che può aggiungere ulteriori benefici (es. copertura oltre i 2 anni o servizi aggiuntivi). Tuttavia, questa garanzia commerciale non può sostituire o limitare la garanzia legale.

6. Esclusioni dalla garanzia

La garanzia legale non copre:

  • I danni causati dall'uso scorretto del prodotto.
  • I danni derivanti da incidenti, negligenza o modifiche non autorizzate.
  • L'usura normale del prodotto.

7. Risoluzione delle controversie

Se il venditore non rispetta i tuoi diritti, puoi rivolgerti a:

  • Associazioni dei consumatori.
  • Ufficio del Codacons o altre associazioni simili.
  • Avvalerti di strumenti di conciliazione o mediazione (ad esempio presso la Camera di Commercio).

8. Acquisti online

Se il prodotto è stato acquistato online, hai gli stessi diritti di garanzia. In aggiunta, puoi esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto, senza necessità di fornire spiegazioni, anche se il prodotto non è difettoso.

Se hai ulteriori domande su un caso specifico o hai bisogno di assistenza legale, ti consiglio di consultare un esperto o un'associazione dei consumatori per ricevere supporto diretto.

COSA FARE IN CASO DI PRODOTTO DIFETTOSO?


E’ importante denunciare il vizio quanto prima in forma scritta. Per poter effettuare si può utilizzare il modulo di A.E.C.I. (al costo di 2 euro) linkato in fondo alla pagina


Indirizzare il modulo alla sede del negozio dove è stato effettuato l’acquisto, alla sede centrale (se si tratta di una catena commerciale) e al produttore dell’apparecchio difettoso.


NOTA

Per scaricare il modulo è necessario versare 2 euro per aderire ad A.E.C.I. Versando 2 euro, dunque, si diventa soci in adesione e si condividono le battaglie per le quali quotidianamente A.E.C.I. si impegna tutelando i diritti dei consumatori. Perché pagare 2 euro ? Perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che, per le Associazioni di Consumatori, non possano esistere soci che non abbiano versato una quota associativa. Per questo A.E.C.I. ha deciso di chiedere una cifra simbolica.


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