LA CASSAZIONE BACCHETTA EQUITALIA
9 febbraio 2015

La Cassazione ammonisce Equitalia a fare più attenzione alle notifiche. È infatti nulla l’ipoteca dell’esattore, in caso di recapito dell’accertamento a un indirizzo sbagliato, anche quando il contribuente salda tutto o parte del debito. Il pagamento non sana il vizio nella procedura attuata dalla società di riscossione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2197 del 6 febbraio 2015, ha respinto il ricorso di Equitalia.
In sostanza, per i Supremi giudici, il pagamento della pretesa fiscale non sana la notifica per raggiungimento dello scopo.
Sul punto la sezione tributaria spiega infatti che non appare condivisile la tesi della società di riscossione, in ordine alla sanatoria della nullità della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo, consistente nel pagamento effettuato dal contribuente.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2197 del 6 febbraio 2015, ha respinto il ricorso di Equitalia.
In sostanza, per i Supremi giudici, il pagamento della pretesa fiscale non sana la notifica per raggiungimento dello scopo.
Sul punto la sezione tributaria spiega infatti che non appare condivisile la tesi della società di riscossione, in ordine alla sanatoria della nullità della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo, consistente nel pagamento effettuato dal contribuente.
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