PENALI DA RECESSO ANTICIPATO: FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA
27 febbraio 2015

Roma - 27 febbraio 2015
- Pochi giorni fa, anche la nostra Associazione di Consumatori è intervenuta sul decreto concorrenza 2015, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, ed in cui viene introdotta (nuovamente possiamo dire) la penale per disdetta anticipata del contratto di telefonia.
Intanto, come sempre ovviamente è necessario attendere che il DDL concorrenza diventi legge. Ma la nostra Associaizone di Consumatori ha deciso di fare chiarezza.
La prima cosa da chiarire è che si parla di penale nel cambiare operatore telefonico (fisso e mobile) solo ed esclusivamente se si invia la disdetta prima della scadenza del contratto.
Il disegno di legge del governo sul tema della concorrenza specifica all'art. 16 che: “nel caso di risoluzione anticipata le spese devono essere eque e proporzionate al valore del contratto.”
La notizia, che ha certamente generato polemiche e interventi di Associazione di Consumatori, ha costretto il MISE - ministero dello sviluppo economico - a specificare che la penale di oltre 100 euro non è da intendere per chi decide di cambiare il gestore telefonico.
Chi dovrà pagare la penale per il cambio di gestore telefonico?
La penale dovrà essere pagata - in parole povere - da chi vuole cambiare operatore telefonico mentre ha attiva una promozione con un altro operatore telefonico.
Il MISE specifica infatti che il nuovo DDL concorrenza 2015 non va a cambiare le disposizioni sul recesso anticipato di contratti forniti da operatori di telefonia, internet e tv: sono già regolati dal DL 7/200.
Il DDL concorrenza vuole disciplinare i costi di recesso solamente dalle promozioni relative sempre a telefonia, internet e tv.
Si parla quindi di penale equa per chi vuole disdire anticipatamente un'offerta e effettuare il cambio di operatore telefonico.
In altri termini si tratta di disdette di contratti con una durata minima prevista dall'operatore e sottoscritte dall'utente, che in cambio usufruisce gratuitamente di uno smartphone, di un modem ecc. o di tariffe super scontate per un certo numero di mesi a fronte di una durata minima del contratto.
L'utente d'ora in poi dovrà essere pienamente cosciente che, se vorrà cambiare operatore telefonico mentre ha giù in corso un'offerta promozionale che prevede una durata minima del contratto, dovrà pagare una penale di oltre 100 euro. Qui intervengono altri fattori tra cui la sottoscrizione del contratto in calce (praticamente operazione che non viene mai fatta dagli operatori) e/o la spedizione del modulo di conferma.
Dal punto di vista formale dunque, secondo la nostra Associazione di Consumatori esisteranno cavilli (stante il comportamento contrattuale poco corretto degli operatori telefonici) a cui poter far riferimento per l'annullamento delle penali.
Quali saranno gli effetti
Probabilmente gli stessi operatori, interessati ad acquisire clienti, si faranno carico, per cercare di convincere il consumatore alla migrazione, del pagamento della penale (esattamente la stessa cosa che accadeva prima del 2007).
La nostra Associazione di consumatori ritiene di avere già gli strumenti in mano per difendere i consumatori.
Tra gli effetti sicuri dunque, come già sostenuto nell'articolo precedente, una minor concorrenza che si riverserà sulle tariffe meno vantaggiose.
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