NUOVA CONCILIAZIONE. PROCEDURE PIU' SEMPLICI ED UNIFORMI
3 settembre 2015

Roma - 03 settembre 2015
- In arrivo procedure più semplici, ma, soprattutto, più uniforme per la risoluzione alternativa delle controversie, come previsto dal decreto legislativo n. 130 approvato il 6 agosto 2015 in attuazione della direttiva 2013/11/UE
Con l’entrata in vigore del decreto, tutte le conciliazioni attualmente svolte da vari organismi (Corecom, Autorità per l’energia elettrica ed il gas, Autorità delle comunicazioni, Arbitro Bancario e Finanziario) avranno una procedura uniforme, sia in termini di formazione e requisiti dei conciliatori, sia rispetto alla domanda di conciliazione che deve compilare il consumatore per accedere alla procedura.
Le procedure, gestite dagli organismi Adr, saranno gratuite, o comunque potranno prevedere dei costi definiti come “minimi” a carico dei consumatori (art. 141-quater, comma 3, lettera c, cod. cons.), dovranno uniformarsi ai principi fondamentali di indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità, equità. La durata massima del procedimento è fissata in novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’organismo ADR, del fascicolo completo della domanda. Solo in ipotesi di controversie particolarmente complesse, l’organismo ADR è legittimato a prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni, ed in tal caso le parti devono essere informate della proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura. La novella, nel contesto di riferimento, scardina il generale obbligo di difesa tecnica vigente nel nostro ordinamento giuridico: le parti potranno partecipare alle procedure in questione senza obbligo di assistenza legale (art. 141-quater “Trasparenza, efficacia, equità e libertà”, comma 3, lettera b). Analogo principio vige nell’ambito della mediazione nella medesima materia del consumo. All’uopo, il decreto prevede uno specifico dovere di informazione, a tutela delle parti in contesa, in merito alla non obbligatorietà della difesa tecnica, nel contempo legittimandole a richiedere un parere indipendente, ovvero ad essere rappresentate o assistite da terzi in ogni fase della procedura. Le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito alla soluzione proposta dall’organismo ADR, devono essere informate sulle seguenti circostanze: 1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno; 2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un ordinario procedimento giudiziario; 3) la soluzione proposta potrebbe essere differente rispetto al risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche. Infine, le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, devono essere informate dell’effetto giuridico che da ciò consegue, disponendo di un periodo di riflessione ragionevole.
Nel provvedimento è stata, inoltre, inserita la disciplina delle negoziazioni paritetiche derivanti dai protocolli di intesa stipulati tra le associazioni dei consumatori e le imprese o loro associazioni. La Consob potrà istituire un sistema ADR sul modello dell’arbitro bancario finanziario, già operativo dal 2009 presso la Banca d’Italia.
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, all’articolo 3, contiene la cd. clausola di invarianza finanziaria, statuendo che dall’attuazione delle nuove disposizioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed il correlativo onere, per le amministrazioni interessate, di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto stesso, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili.
Tra le cose più apprezzabili la fine delle conciliazioni paratetiche, caso quasi esclusivamente italiano, a cui la nostra associazione, laddove fosse stato possibile, ha deciso sempre di non aderire.
Riteniamo infatti con gli operatori, le aziende che si contrappongono ai consumatori non è possibile fare alcun tipo di accordo e, ad oggi, la nostra politica viene riconosciuta e premiata.
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