CESSIONE DEL QUINTO: RIMBORSO SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
REGIONE: LAZIO
AECI ROMA SUD è
intervenuta per il rimborso di spese derivanti da estinzione anticipata della
cessione del V a favore di un consumatore del territorio di Valmontone.
Approfondiamo l’argomento.
L’associato
in questione (la signora Bianchi) sottoscriveva nel 2009 un contratto di
finanziamento contro cessione del quinto di circa 20.000 euro con rate mensili
pari a € 181,00 (120 rate), estinguendolo anticipatamente -e precisamente alla
rata 56-.
Aeci
Roma Sud interveniva nei confronti dell’intermediario, per non aver mai
ricevuto (la signora Bianchi) rimborso (da parte dell’intermediario) in merito
alle commissioni, alle spese e ai costi assicurativi a seguito dell’estinzione
anticipata del prestito. ..e la signora otteneva il rimborso di spese,
commissioni e polizze assicurative. Gli
istituti di credito sono, infatti, tenuti a rimborsare al cliente alcuni costi
pagati per tutto il periodo contrattualizzato, ovvero tutte le voci di spesa.
Quali
sono tali voci?
Commissioni
finanziarie: tali commissioni sono la voce più rilevante, si
tratta delle spese bancarie riferibili al periodo successivo alla chiusura del
finanziamento;
Commissioni
di intermediazione e spese di incasso: applicate a tutta la
durata del finanziamento ma godute fino alla estinzione;
Assicurazione:
il contratto di cessione del V prevede due polizze, una sulla vita e una sul
rischio impiego, che tutelano l’intermediario relativamente all’intero importo
e su tutta la durata del contratto. Ciò
chiarito, deve ricordarsi che, anche secondo il consolidato orientamento dei
Collegi dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) va riconosciuta la
rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione
anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello
stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: sono
rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o
bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le
commissioni d’intermediazione e le spese di incasso. L’importo da rimborsare
viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di
ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle
rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l’intermediario è
tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il
premio assicurativo. (Decisione ABF n. 3583)
AECI ROMA SUD è sempre operativa per la tutela dei diritti dei consumatori.
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9 novembre 2017
Articolo a firma del responsabile Natalia Gioia che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: romasud@euroconsumatori.eu
