ANTITRUST AVVIA PROVVEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA NEI CONFRONTI DI RAYNAIR.
4 dicembre 2017
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con le misure cautelari deliberate il 25 ottobre
2017, su segnalazione dell'Associazione Europea Consumatori
Indipendenti (vedi articolo) nei confronti del vettore aereo irlandese Ryanair a seguito delle
cancellazioni dei voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre impone
alla compagnia di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e
immediatamente accessibili ai sensi del Regolamento Ce 261/2004.
Il provvedimento è stato poi impugnato dalla compagnia
aerea e la nostra associazione di consumatori ha deciso di costituirsi per
supportare il provvedimento che l’Antitrust ha emesso a carico del vettore
aereo e, nel frattempo, non ha provveduto a realizzare le richieste dell’Antitrust.
RYANAIR CONTINUA A NON INFORMARE SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI
DOPO CANCELLAZIONE VOLI, AVVIATO PROCEDIMENTO DI INOTTEMPERANZA
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha
deliberato in data 29 novembre l’avvio di un procedimento di inottemperanza nei
confronti di Ryanair per non aver dato seguito a quanto prescritto nel
provvedimento cautelare adottato lo scorso 25 ottobre 2017 con la quale l’
Autorità ha imposto al vettore irlandese, a seguito delle cancellazioni dei
voli operate negli scorsi mesi di settembre e ottobre - in larga misura
riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore - l’adozione di
specifiche misure volte a fornire informazioni chiare, trasparenti e
immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori italiani ai sensi del
Regolamento CE n. 261/2004.
In particolare, l’Antitrust, con il proprio provvedimento
cautelare, ha ordinato a Ryanair - sia attraverso una comunicazione
specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni
facilmente reperibili a partire dalla home page del sito internet in lingua
italiana della compagnia - di informare i consumatori italiani, con chiarezza,
dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli, in modo da consentire loro
di acquisire piena ed adeguata consapevolezza relativamente:
- alla immediata accessibilità e comprensione
dell'informazione circa la sussistenza non solo del diritto al rimborso e/o
alla modifica gratuita del volo cancellato ma anche alla compensazione
pecuniaria, ove dovuta;
- all’elenco completo delle date, delle tratte e del
numero (e.g.: FRxxx) di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non
solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla
compensazione pecuniaria, ove dovuta;
- alla connessa e immediata fruibilità della procedura da
seguire per richiedere il rimborso e/o la modifica gratuita del volo e la
compensazione pecuniaria ad essi spettante.
Entro il termine di 10 giorni previsto dalla anzidetta delibera del 25
ottobre, Ryanair non ha comunicato l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto
dal provvedimento cautelare e le relative modalità di attuazione.
Tale comportamento si è protratto anche dopo che il TAR
del Lazio, con ordinanza del 22 novembre 2017, ha respinto la domanda
incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare
dell’Autorità presentata da Ryanair; infatti, la compagnia irlandese non ha
trasmesso all’Autorità alcuna comunicazione al riguardo, né risulta che abbia
posto in essere azioni volte a ottemperare al provvedimento dell’Autorità.
Il procedimento di inottemperanza avviato potrà condurre
all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e
5.000.000 di euro.
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