PRODOTTO DIFETTOSO. COSA FARE ? SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE?
9 marzo 2025

AVVISO AL LETTORE
In questi giorni molti consumatori hanno ricevuto e/o comprato prodotti soprattutto tecnologici. Cellulari, computer, navigatori, palmari, consolle di giochi ma anche piccoli elettrodomestici.
Alcuni di questi prodotti inevitabilmente avrà riscontrato difetti di fabbrica e verosimilmente il consumatore si sarà trovato in un labirinto senza alcuna via d’uscita.
Prima di iniziare l'articolo ti avvertiamo che è un testo abbastanza lungo. Per semplificarti pubblichiamo una tabella riassuntiva e il modulo che potrai scaricare
Prodotto difettoso sostituzione o rimborso
Con questo articolo chiariamo sia quale sono i diritti del
consumatore sia le cose da fare per poter ottenere la sostituzione, la
riparazione del prodotto o addirittura dei soldi. Tutto questo grazie alla
Garanzia del prodotto. Partiamo dal concetto che il punto di riferimento del
consumatore è e rimane il venditore.
La legge prevede infatti che il venditore debba sempre
prestare la garanzia del buon funzionamento del prodotto, ovvero che lo stesso
sia immune da vizi e presenti la qualità descritta.
L’ampiezza della garanzia offerta varia a seconda del bene
acquistato (mobile o immobile), della natura dell’acquirente (consumatore o
meno), della presenza o meno di una garanzia convenzionale.
Garanzia legale 24 o 26 mesi
L'azione per far valere i difetti di conformità si
prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Questo
significa che, pur manifestandosi il difetto entro i 24 mesi, il consumatore ha
un po' di tempo in più per agire legalmente.
Quindi, per riassumere:
- La
garanzia legale copre i difetti che si manifestano entro 24 mesi.
- Il
consumatore ha 26 mesi per far valere i propri diritti.
Sostituzione prodotto difettoso entro 7 giorni
Un prodotto che dopo 7 giorni non funziona è evidentemente
un prodotto non conforme. Quando un prodotto presenta un difetto di conformità
nei primi 7 giorni dall'acquisto, la situazione può presentare delle
specificità, pur rimanendo nell'ambito della garanzia legale. Ecco alcuni punti
chiave da considerare:
1. Presunzione di difetto originario:
Nei primi giorni, soprattutto se il difetto si manifesta
immediatamente, è più facile presumere che il problema fosse presente già al
momento dell'acquisto. Questo rafforza la posizione del consumatore nel
richiedere la sostituzione o la riparazione.
2. Diritto di recesso (se applicabile):
Se l'acquisto è stato effettuato online o tramite vendita a
distanza, il consumatore ha il diritto di recesso entro 14 giorni dalla
consegna. Questo diritto permette di restituire il prodotto senza dover fornire
alcuna motivazione e ottenere il rimborso completo.
Questo diritto è differente dalla garanzia legale, e
permette di restituire il prodotto anche se non è difettoso.
Garanzia “generale”
La disciplina generale sulla garanzia dei prodotti è
contenuta negli artt. 1490 e seguenti del codice civile. Essa prevede
che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la
rendono inidonea all’uso per cui è stata acquistata o che ne diminuiscano il
valore.
Nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi, il compratore
può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto oppure la risoluzione del
contratto, cioè rendere il prodotto al venditore ed ottenere da questi la
restituzione del prezzo pagato; tale seconda ipotesi non è solitamente
usufruibile quando i vizi del prodotto siano lievi.
Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il
compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il
caso in cui il venditore ne abbia riconosciuto l’esistenza oppure abbia
dolosamente occultato il vizio.
La garanzia legale disciplinata dagli articoli del codice
civile in esame si prescrive dopo un anno dalla consegna del prodotto.
Il compratore non può pretendere il rimedio del vizio in
garanzia se, al momento dell’acquisto del prodotto, egli lo conosceva o era
facilmente riconoscibile, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato
che la cosa era esente da vizi.
Garanzia a favore del consumatore
A questa garanzia generale se ne affianca una particolare,
applicabile al caso in cui il venditore sia un professionista ed il compratore
sia un consumatore.
In tale ipotesi la legge fornisce una tutela maggiore al
consumatore, ritenuto la parte più debole del contratto, contenuta nel Decreto
Legislativo del 06-09-2005, n. 206 agli artt. 130 e seguenti.
Ed infatti ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. n. 206/05 il
venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto, il consumatore ha diritto, a sua scelta
(con i limiti indicati dall’articolo medesimo) alla riparazione o sostituzione
del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma
da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Effettuata la denuncia del difetto al venditore, questi può
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio: il consumatore non è tenuto ad
accettarlo, potendo sempre pretendere che venga disposto uno dei rimedi
specificamente indicati dalla legge.
Unico limite all’esperibilità dei rimedi sopra descritti è
il caso in cui il prodotto acquistato presenti un difetto di lieve entità, per
il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi
della riparazione o della sostituzione; tale ipotesi non dà diritto alla
risoluzione del contratto, ma solo alla diminuzione del prezzo di acquisto.
Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il
consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta:
la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del
difetto o lo ha occultato.
Una norma particolarmente importante perchè offre una tutela
ancora maggiore al consumatore, è quella che prevede la presunzione che il
difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene
esistesse già a tale data, esonerando il consumatore dal provare che il vizio o
difetto non sia stato da lui stesso causato.
La garanzia offerta al consumatore per tutti i prodotti in
circolazione nell’Unione Europea è di due anni dalla data dell’acquisto.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore
si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Riparazione in garanzia tempi massimi
La questione dei tempi di riparazione di un prodotto
difettoso è un aspetto cruciale per i consumatori. La normativa, in particolare
il Codice del Consumo, stabilisce alcuni principi fondamentali, ma non
definisce un tempo massimo tassativo. Ecco i punti chiave:
Principi generali:
- Tempo
ragionevole:
- La
riparazione deve avvenire entro un "tempo ragionevole". Questo
concetto è volutamente ampio per adattarsi alle diverse tipologie di
prodotti e alla complessità delle riparazioni.
- La
ragionevolezza del tempo è valutata caso per caso, tenendo conto della
natura del prodotto, dell'entità del difetto e della disponibilità dei
pezzi di ricambio.
- Nessun
eccessivo disagio:
- La
riparazione non deve causare "eccessivi inconvenienti" al
consumatore. Anche in questo caso, la valutazione è soggettiva e dipende
dalle circostanze.
Fattori che influenzano i tempi:
- Tipologia
del prodotto:
- La
riparazione di un piccolo elettrodomestico sarà generalmente più rapida
rispetto a quella di un'automobile o di un macchinario complesso.
- Disponibilità
dei pezzi di ricambio:
- Se
i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili, la riparazione sarà più
veloce. In caso contrario, i tempi potrebbero allungarsi.
- Complessità
del difetto:
- Un
difetto semplice sarà risolto più rapidamente rispetto a un problema
tecnico complesso che richiede interventi specialistici.
- Politiche
del venditore/produttore:
- Alcuni
venditori o produttori possono avere politiche di riparazione più
efficienti e tempi di attesa più brevi.
Garanzia convenzionale
Oltre a quanto previsto dalla normativa di legge, molti
prodotti sono dotati di una garanzia propria, c.d. garanzia convenzionale.
Ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. 206/2005 la garanzia
convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. Tale garanzia
non potrà limitare le norme a tutela del consumatore, che resteranno
impregiudicate, e dovrà indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della
garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la
durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e
il domicilio o la sede di chi la offre.
COSA FARE IN CASO DI PRODOTTO DIFETTOSO?
Diffida sostituzione prodotto difettoso Garanzia non
rispettata cosa fare
E’ importante denunciare il vizio quanto prima in forma
scritta. Per poter effettuare si può utilizzare il modulo di A.E.C.I. (al costo
di 2 euro) linkato in fondo alla pagina
Indirizzare il modulo alla sede del negozio dove è stato
effettuato l’acquisto, alla sede centrale (se si tratta di una catena
commerciale) e al produttore dell’apparecchio difettoso.
NOTA
Per scaricare il modulo è necessario versare 2 euro per
aderire ad A.E.C.I. Versando 2 euro, dunque, si diventa soci in adesione e si
condividono le battaglie per le quali quotidianamente A.E.C.I. si impegna
tutelando i diritti dei consumatori. Perché pagare 2 euro? Perché il
Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che, per le Associazioni di
Consumatori, non possano esistere soci che non abbiano versato una quota
associativa. Per questo A.E.C.I. ha deciso di chiedere una cifra simbolica.
Sportello per il consumatore contatti
Puoi richiedere il nostro supporto per l’assistenza. AECI è un’Associazione di Consumatori, altamente specializzata nella risoluzione delle problematiche. Trattiamo, proprio su questa tema, migliaia di pratiche annuali. Potrai affidare dunque la tua pratica ai nostri esperti che sono altamente specializzati.
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