IL NUOVO MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS.
30 marzo 2015

Il mercato dell’energia e del gas è stato totalmente
rivoluzionato con al riforma avviata in Italia con il decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, noto come decreto Bersani . Tale decreto, con il quale sono
state recepite le indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 92 del
1996 sulla creazione del Mercato Unico dell'energia , ha segnato l'inizio del
processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica.
Dal 1 luglio 2007 il mercato dell'energia è completamente
liberalizzato: tutti i clienti finali possono dunque scegliere il proprio
fornitore sul mercato libero!
Prima del luglio 2007, i clienti domestici dovevano
rivolgersi esclusivamente all’impresa di distribuzione locale per tutti gli
aspetti del servizio elettrico, compreso il contratto di fornitura e i servizi
commerciali. Da quella data in poi, invece, alla società di distribuzione
locale è rimasta la gestione del servizio di distribuzione dell’energia in
regime di concessione, secondo regole e tariffe fissate dall’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).
La liberalizzazione del mercato elettrico ha consentito alle
aziende venditrici di offrire una gamma di prodotti e servizi per soddisfare al
meglio i propri clienti!
MAGGIOR TUTELA E MERCATO LIBERO
La riforma del 2007 ha stabilito il principio di due
mercati. Il mercato di maggior tutela ed il regime del libero mercato. Il primo
è destinato alle famiglie ed alle piccole imprese ed è caratterizzato dal fatto
che è l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (Aeeg) a stabilire modalità
di fornitura e prezzi, questi ultimi a cadenza trimestrale. Tale tipologia
tariffaria è garantita dal distributore locale. Coloro che invece diventano
clienti che operano sul mercato si affidano al servizio “libero” e sono gestiti
liberamente dai venditori. Tale differenza però sparirà dal 2018. Il Consiglio
dei Ministri il 20 febbraio 2015 ha stabilito nel prossimo triennio il
superamento del mercato a maggior tutela in modo che sia possibile solo
affidarsi al libero mercato.
MERCATO LIBERO
Secondo quanto previsto dall'Unione europea, da alcuni anni
in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico
può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare
energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione.
Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto
"mercato libero", dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo
di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un'offerta
che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria,
che non prevede alcun obbligo.
LUCE E GAS, COME CAMBIARE OPERATORE -
Cambiare operatore non costa nulla. Si tratta di
un'informazione non banale che per certi aspetti agevola il passaggio di un
cliente ad un regime più conveniente. Non è previsto alcun intervento sugli
impianti domestici, non viene sostituito il contatore e non comporta alcuna
interruzione del servizio. Per cambiare operatore basta comunicare al nuovo
erogatore una serie d'informazioni. In primis i dati dell'intestatario del
contratto di fornitura con tanto di codice fiscale e nome della società
fornitrice. In secondo luogo serve l'importo dell'ultima bolletta, il cui
valore potrebbe essere utilizzato per emettere la bolletta in caso di mancata
comunicazione dei consumi reali. Infine serve il Pod, un codice presente sulla
bolletta che indica il punto di prelievo della fornitura.
LUCE E GAS, LA NUOVA FORNITURA -
Per passare a mercato libero, un cliente deve sottoscrivere
un nuovo contratto di fornitura che si sostituisce al servizio di tutela.
Inoltre è possibile per un cliente passare da un operatore all'altro
nell'ambito del mercato libero. La richiesta di chiusura, una volta
sottoscritto il nuovo contratto, è inoltrata dal nuovo operatore al vecchio.
Una volta che il nuovo operatore ha compiuto le operazioni tecniche necessarie
a garantire trasporto e consegna al cliente allora inizierà la nuova fornitura,
senza rischi di distacco. In ogni caso la data per il passaggio effettivo va
comunicata al cliente alla firma del contratto ed è compresa tra uno e due
mesi.
LUCE E GAS, I COSTI DA SOSTENERE -
Il nuovo distributore pochi giorni prima del passaggio legge
il contatore per consentire al vecchio di emettere l'ultima bolletta con
eventuale conguaglio. Il passaggio, è importante notarlo, è gratuito. Gli unici
costi che possono essere richiesti sono legati ad un deposito cauzionale,
importo che potrebbe essere chiesto dall'operatore al momento della firma del
contratto, importo comprensivo degli interessi legali. I fornitori di gas
possono chiedere per questo al massimo 25 euro per consumi fino a 500 metri
cubi l'anno e 77 euro per i consumi compresi tra 500 e 5.000 metri cubi, senza
alcun anticipo sui consumi. Il venditore di energia elettrica può chiedere un
deposito cauzionale massimo di 11,5 euro a Kilowatt di potenza prevista dal
contratto. Ciò significa che per un contratto tipo di 3KW ogni famiglia pagherà
34,5 euro. Tale somma in due tranche. Al momento della sottoscrizione si
spendono 15,6 euro, il resto lo si versa in rate successive.
LUCE E GAS, LA SCHEDA DI CONFRONTABILITÀ -
Per coloro che scelgono il servizio di maggior tutela, non è
previsto nessun deposito cauzionale qualora decidano per la domiciliazione
bancaria o su carta di credito. Per i clienti in regime di mercato libero
invece le condizioni di domiciliazione bancaria o il deposito cauzionale
variano in base al contratto. Ogni operatore in questo caso deve fornire al
cliente una scheda di confrontabilità della spesa per la comparazione dei
prezzi dell'offerta commerciale con quelli vigenti per il servizio di maggior
tutela offerto dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas.
LUCE E GAS, COME TORNARE AL MERCATO TUTELATO -
Ovviamente è possibile per coloro che hanno deciso di
rivolgersi al mercato tornare indietro ed affidarsi nuovamente al servizio di
maggior tutela. Bisogna però impegnarsi ad una disdetta del vecchio contratto
per poi rivolgersi al distributore locale o alla società di vendita ad esso
collegata per attivare un nuovo contratto. In realtà la disdetta dovrebbe
essere a carico del distributore locale ma è buona abitudine per il cliente
verificare se ciò è stato fatto. Il ritorno al servizio di maggior tutela non
puo' essere addebitato in nessun caso. Se invece si volesse passare da un
venditore del mercato libero ad un altro nei 12 mesi precedenti a quando è
stato sottoscritto il precedente contratto potrebbero essere addebitati dei
costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi.
LUCE E GAS, GLI INDENNIZZI DISPOSTI DALL'AEEG -
Il venditore è il responsabile delle prestazioni relative
alla distribuzione come il controllo del contatore, il ripristino post guasto o
la riattivazione a causa di morosità. Il distributore locale invece è il
responsabile di eventuali guasti sull'impianto. L'Aeeg controlla la qualità del
servizio e le prestazioni dei venditori. Questi ultimi devono proporre anche
indennizzi qualora non vengano rispettati gli standard di qualità espressi
dall'autorità. Questi, per legge, devono essere superiori agli indennizzi
concessi dai distributori per i servizi di maggior tutela.
