BUONI POSTALI SERIE AF ECCO PER LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI COME OTTENERE IL RISARCIMENTO.
31 marzo 2015

Roma - 31 marzo 2015
- BUONI DELLA SERIE AF ACQUISTATI NEI PRIMI MESI DEL 2001 CHE DIVENTANO BUONI DELLA SERIE AA1 SULLA BASE DI UN DECRETO MINISTERIALE DI DICEMBRE 2000, PRECEDENTE ALL’EMISSIONE DEGLI STESSI E SENZA INFORMARE I CLIENTI.
Al momento della sottoscrizione del buono in oggetto vi è stata un’assoluta mancanza di trasparenza da parte di Poste Italiane, la quale non ha fornito alcuna informativa ai clienti. Infatti, quando veniva rilasciato il titolo, in data 27/01/2001, questo riportava sul fronte l’indicazione di “buono postale fruttifero” e la dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo”, e sul retro la stampigliatura “AF”.
Non vi era indicazione di alcuna altra serie sul titolo e tantomeno l’operatore di Poste Italiane avvertiva i clienti che stavano per acquistare dei buoni di una serie diversa da quella riportata sul retro del titolo (AF).
Tutto ciò ha certamente indotto gli intestatari “ad un legittimo affidamento sulla durata e sul rendimento indicati sul retro del Buono”: a dimostrazione di ciò vi è il fatto che le scriventi, certe che il buono fruttifero fosse ormai in prossimità di scadenza, nel mese di dicembre 2014, recatesi presso l’Ufficio Postale Roma 35 per altri motivi, effettuavano “una richiesta informale” per verificare i rendimenti del titolo e solo in quella data venivano a conoscenza del fatto che il buono fruttifero fosse della serie AA1, scaduto nel 2007!!!
E’ chiaro che vi è stata da parte di Poste Italiane spa una mancanza di trasparenza nella gestione della pratica, dal momento che all’epoca dell’acquisto del buono fruttifero postale non veniva data alcuna informazione riguardo lo stesso, se non nel fatto che avrebbe smesso di produrre effetti alla fine del mese di gennaio 2015, come riportato sul retro.
Decisioni dell’Arbitro bancario seguono orientamento della Cassazione: “Come insegnato dalla Suprema Corte ( cfr. Cass., sez. un., 15-06-2007, n. 13979) rimane indubbio che la collocazione dei buoni presso il pubblico richiede un accordo negoziale non potendosi immaginare fonte diversa. Pertanto si deve ritenere che “al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente.
Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni.”.
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